Da lunedì start agli sport "individuali" outdoor nei confini regionali
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Pubblicato Domenica, 03 Maggio 2020 11:00
È stata pubblicata nella serata di giovedì 30 aprile l’ordinanza numero 52 della Regione Abruzzo a firma del Presidente Marsilio, dell’Assessore Liris e del Dirigente Zappacosta nella quale di definisce l’elenco delle discipline praticabili all’interno dei confini della Regione Abruzzo: trekking, parapendio in singolo, ciclismo, (bicicletta e mountain bike), bocce, canottaggio individuale, canoa kayak individuale, windsurf, barca a vela, atletica leggera svolta in forma individuale, golf, sport rotellistici, pesca sportiva di superficie e subacquea, sport equestri non di squadra, tennis singolo, tennis a volo singolo e badminton singolo, tiro con l’arco, tiro a segno, tiro sportivo con armi da fuoco lunghe e corte, da lancio, aria compressa (tiro al volo, tiro al piattello, tiro dinamico e statico) praticato nei campi da tiro, tiro sportivo da caccia (tiro di campagna, english traing sport, tiro a palla, tiro con l’arco da caccia, field target), sport motociclistico, go kart, arrampicata in falesia o esterno – purché siano mantenute le distanze di sicurezza tra l’arrampicatore ed il compagno di sicura. Decadono quindi i confini comunali ancora adottati in alcune Regioni in quanto l’Abruzzo, variando l’orientamento pubblicato poche ore prima nell'Ordinanza n.50, ha deciso di adottare "letteralmente" le indicazioni del DPCM del 26 aprile in merito ai limiti geografici. Il testo pubblicato sul BURA precisa l’obbligo di mantenere le distanze di sicurezza, di adottare i dispositivi di protezione, vieta l’utilizzo di spogliatoi e ambienti comuni e definisce dalle 6 alle 20 la fascia oraria in cui è possibile praticare suddette attività.
Nel tardo pomeriggio di sabato 2 maggio sono state pubblicate sul sito del Governo le risposte alle domande frequenti circa le interpretazioni al decreto del 26 aprile. Vi proponiamo quelle più strettamente legate allo sport.
È consentito fare attività motoria o sportiva? L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.
Posso utilizzare la bicicletta? L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l'attività di vendita. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale.
Dalla combinazione dei due testi rimangono però alcuni quesiti che giriamo agli Uffici compententi:
- L'Ordinanza n. 52 dice di chiudere spogliatoi e spazi in comune ma non sancisce la riaperutura dei centri sportivi già chiusi dal DPCM del 26 aprile. Come devono comportarsi i gestori?
- Nel predetto testo vi è un elenco analitico delle discipline praticabili ma ve ne sono alcune, indiscuitibilmente praticabili in "solitaria" che non sono state incluse e non sono associabili ad altre espresse. Come devono comportarsi ad esempio coloro che praticano il Nordic Walking?
Nella giornata di ieri, 4 maggio, sono pervenuti i chiarimenti richiesti all'Assessorato regionale, ve li proponiamo di seguito ma vi consigliamo comunque di visionare le ordinanze emanate dai singoli Comuni di interesse in quanto ognuno di essi ha facoltà di predisporre misure più restrittive.
Relativamente al punto 1 della Ordinanza n. 52 del 30/04/2020 si precisa che le attività sportive ivi elencate sono a titolo di esempio e non esaustivo e che, comunque, la misura è diretta ai soli sport individuali e nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio. L’uso dei dispositivi di protezione individuale è necessario laddove non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri durante l’attività sportiva. Sono consentiti gli spostamenti individuali all’interno del territorio regionale per finalità sportive. I circoli, le società e le associazioni sportive sono autorizzati alla riapertura delle strutture ai fini dell’espletamento delle attività sportive individuali di cui al punto 1 da esercitarsi all’aperto. I relativi rappresentanti legali sono quindi tenuti a comunicare l’inizio delle attività al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio e dichiarare di essere nelle condizioni di garantire la sanificazione periodica degli eventuali locali di accesso agli impianti, adottando un protocollo interno di contenimento del contagio ad uso del personale e degli utilizzatori come indicato dalle federazioni di appartenenza. Si precisa che per le citate attività sportive è vietato avvalersi delle strutture ad uso comune quali spogliatoi, bar interni, docce, club house.