Nuovo DPCM: dal 4 maggio via libera allo sport "autonomo" all'aperto
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Pubblicato Lunedì, 27 Aprile 2020 08:33
Dopo le molteplici restrizioni previste nei Decreti precedenti il DPCM del 26 aprile permette a tutti indistintamente l'attività individuale autonoma all'aperto senza i preannunciati limiti di tempo e di distanza dall'abitazione (non si potranno comunque superare i confini regionali). Ogni attività andrà svolta a 1 metro di distanza, 2 se si tratta di attività sportive propriamente dette. Utile a tal riguardo è la riapertura delle aree verdi cittadine, tranne diversa disposizione dei sindaci. Restano vietate le manifestazioni sportive di ogni ordine e grado, chiusi gli impianti sportivi ad eccezione di quelli che dovranno ospitare gli atleti cosiddetti "di interesse nazionale". Durante la Conferenza stampa di ieri sera il Premier Conte ha annunciato che il 18 maggio ci sarà la ripresa degli allenamenti per gli sport di squadra riferendosi, presumibilmente, alle categorie di "vertice". Nessuna anticipazione invece per la ripertura di impianti sportivi e palestre.
Riportiamo i passaggi del Decreto (in attesa di pubblicazione su Gazzetta ufficiale) che riguardano il settore sportivo:
e) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse ove non sia possibile consentirne l’accesso contingentato;
f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti– riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;
h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
....omisissis....
u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;